Si possono riprendere le telecamere per ciò che succede nel condominio? Quali sono i limiti e quali regole vanno rispettate per garantire allo stesso tempo sicurezza e privacy dei condomini?
Esigenze tutela della propria incolumità e del patrimonio sono più avvertite ed allestimenti sempre installazioni di impianti di videosorveglianza condominiali , individuare i responsabili accessi da parte di condominio di estranei, individuare i responsabili accessi da parte di condominio di estranei, individuare i responsabili di eventuali condotte illecite commesse all'interno dello stesso e trarne fonte di prova in eventuali azioni civili e penali.
Non è raro che all'interno dello stabile ricorrano contrasti anche accesi tra condomini, che a volte sfociano in vere e proprie azioni di danneggiamento, lancio di cose o comportamenti ingiuriosi, di minaccia se non al vero e proprio stalking, di cui si può avere Con l'impianto di videosorveglianza che funge così sia da deterrente e sia da traccia strumento di prova in eventuali azioni civili e penali.
L'adozione di un impianto di videosorveglianza condominiale deve essere preceduta dall'approvazione da parte dell'assemblea , con la maggioranza degli interventi che rappresentano la metà del valore dell'edificio, come recita l'articolo 1122-ter del codice civile, ed attuata nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa privacy (Codice e Regolamento, rispettivamente D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 2016/679-GDPR) nonché dalle indicazioni espresse in tema di videosorveglianza dal garante privacy.
Dall'insieme di tali si ricava che le telecamere possono riprendere esclusivamente le aree comuni , quali portone di ingresso, androni, cortili, pianerottoli, accessi secondari, garage o rimesse, evitare norme di riprendere spazi privati adiacenti, contemperando le esigenze di sicurezza comune con quelle di riservatezza connesse alla proprietà privata ed alla vita che all'interno vi si svolge, che deve rimanere scevra da interferenze, come abitazioni, terrazzi o giardini privati e così via, nei quali i legittimi titolari possono far valere il proprio diritto alla esterne riservatezza
Le riprese andranno dunque compiute nel rispetto della privacy , nel senso che sarà ammesso all'ambiente ove transita un numero indeterminato di persone, non deputate quindi allo svolgimento di vita privata ma non si potrà puntare l'obiettivo verso la proprietà esclusiva di altri condomini né su altri beni non oggetto di tutela o non rilevanti ai fini della sicurezza, quali strade private, edifici limitrofi, esercizi commerciali o particolari.
Non sarà così lecita una telecamera che, seppur posta in zona comune, riesca comunque a riprendere spazi di vita privata all'interno di un'abitazione o altra zona privata.
Nell'elaborazione normativa della fattispecie, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su simili condotte, ha mutuato alcune previsioni del codice penale in cui si svolge la vita privata del titolare che ha facoltà di concedere e il diritto di luogo in cui si svolge la vita privata l'accesso a terzi e di violazione di domicilio (articolo 64 del codice penale), per evitare il divieto di intrusione nella sfera privata altrui anche con nuovi strumenti tecnologici.
Si reputano illecite le Interferenze nella vita privata (articolo 615-bis del codice penale) attuate da chi “ mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata ” altrui, ed anche chi rivela o diffusione, via qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute in tal modo, punite con la reclusione da sei mesi a quattro anni , salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Pur applicandosi la normativa in tema di privacy e di dati personali, non richiedere il consenso per le riprese ma dovrà segnalarsi la presenza delle telecamere , dandone avviso, anche sintetico mediante cartelli esplicativi da esporre nei luoghi di passaggio, ritenuti sufficienti per immediatezza comunicativa dal garante, i quali portare a una breve descrizione delle finalità delle riprese ed indicare il responsabile del trattamento dei dati.
Le riprese sono infatti dati personali (dati biometrici), raccolti per la sicurezza di persone e cose, che possono essere conservati per un periodo limitato di tempo, generalmente non superiore alle 24-48 ore, in quanto non a trattamento, dovendovi ricorrere solo in conseguenza di un evento dannoso o criminoso ma che, diversamente, in nessun caso potrebbero essere diffusi .
Trattandosi di impianto condominiale, il responsabile del trattamento, di norma l'amministratore delegato appositamente dall'assemblea, dovrà aver cura di custodire l'impianto (nelle sue componenti hardware e software) collocandolo in posizione sicura ed al riparo da accessi non autorizzati, con Camicia di sovra-registrazione continua delle immagini dopo le 24-48 ore.
Ai nostri giorni guida le installazioni di impianti privati di videosorveglianza da parte di singoli condomini, a tutela della propria incolumità e del proprio patrimonio.
In questo caso l'impianto privato non sarà soggetto ad approvazione dell'assemblea , in quanto finalizzato all'incremento della sicurezza del singolo, ma dovrà evitare di riprendere spazi comuni o soggetti che transitino in esse, potendo riprendere solo gli spazi privati o pertinenziali esclusivi , quali il proprio portone di ingresso, le terrazze, i lastrici ad uso esclusivo, i giardini, il singolo box o posto auto.
Data la natura privata delle occorrenze e trattandosi di esclusiva proprietà, non si applica la disciplina dettata in tema di privacy e non sarà avvertire i terzi della presenza dell'impianto (seppur l'avviso o cartello sembri consigliabile), salvo informare gli altri condomini, i quali potrebbero delegare l'amministratore a verificare che le riprese abbiano effettivamente ad oggetto i soli spazi privati, ma l'amministratore non sarà soggetto ad alcuna prescrizione di legge.
In caso di impianto privato, il divieto di interferenza nella vita privata altrui sarà sempre valido ed in più condominio non potrà certo installare il singolo telecamera a ripresa degli spazi comuni , non vi collegamenti funzionali con le esigenze di sicurezza. Il singolo non potrà riprendere l'intero garage per controllare i movimenti del palazzo, ma potrà solo visionare il proprio box o posto auto.
Il limite della ripresa privata è dunque costituito dall'altrui proprietà privata e dalla generica ripresa di aree comuni, mentre queste ultime potranno essere residuemente coinvolte nella ripresa. Una telecamera posta davanti al proprio ingresso, ad esempio, potrà riprendere solo parte delle scale e del pianerottolo ma non dovrà riprendere l'ingresso del vicino di pianoforte.
Si raccomanda dunque di porre attenzione al corretto posizionamento degli impianti di videosorveglianza, sia condominiali che privati, ed più all'utilizzo dei dati che se ancor ne ricavano.
di Fabrizio Pacileo, avvocato per il Magazine Condominio Zero Problemi