Gli ultimi aggiornamenti normativi ai fini della prevenzione incendi di impianti termici privati e condominiali hanno visto l’evolversi dei decreti e da questo, una specifica attenzione non solo alle attività soggette ma anche ai diretti responsabili che ne garantiscono il corretto funzionamento ai fini amministrativi legali ed impiantistici.
Cosa sta cambiando: L’avvento del DPR 151/2011 che regolamenta i procedimenti relativi alla prevenzione incendi ha introdotto importanti modifiche che interessano anche condomini residenziali, comprensivo delle autorimesse e centrali termiche di loro pertinenza. 8da non dimenticare che l’ottenimento di titoli autorizzativi è obbligatorio da molti molti anni, ahimè)
Tali modifiche hanno riguardato sia i criteri di classificazione, sia i procedimenti necessari per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) e quindi dell’iter di adeguamento antincendio ed ottenimento di titolo autorizzativo. (S.C.I.A.)
Le modifiche introdotte dal nuovo DPR, non alterano né le regole tecniche a cui gli edifici (autorimesse e centrali termiche di competenza) devono sottostare né, di conseguenza, le opere di adeguamento necessarie, bensì introducono nuovi criteri procedurali nello specifico la cosiddetta “Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio” (SCIA antincendio) che ha sostituito e superato il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).
Svolgendo questo lavoro da parecchi anni, spesso mi accorgo di quanto, molti titolari di attività soggette VV.F. sottovalutino l’importanza di essere in ordine con codesti documenti.
Si tratta di attività antincendio (CENTRALI TERMICHE) che a prima vista possono sembrare semplici ma che invece possono rivelarsi molto pericolose se gestite male.
Il timore legato alla mancata sicurezza della centrale termica (ORMAI DIVENUTO OGGETTO DI ORDINE PENALE) è sensato.
Il ruolo dell’amministratore del condominio
La attuale normativa ha radicalmente mutato il ruolo e le modalità dei controlli effettuati dai Vigili del Fuoco. Rispetto alla previgente normativa, che prevedeva il Rilascio del Certificato Prevenzione Incendi a seguito di sopralluoghi e verifica delle documentazioni fornite, nel DPR n.151 del 1.08.2011 i Vigili del Fuoco effettuano i controlli ex post, cioè a seguito presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività), nei quali potrà essere accertata una inadempienza di natura penale e/o amministrativa.
La specifica delle violazioni è prevista nell’art.20 del D.Lgs 8 marzo 2006, n.139
e riguarda mancati adempimenti relativi ai procedimenti di prevenzione incendi, ed in particolare:
Le responsabilità del titolare dell’attività:
Le inadempienze a carico del responsabile dell’attività si configurano in due casi:
– Omessa presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
L’attività viene esercita, rientra tra quelle soggetta a controllo di prevenzione incendi ed il responsabile non è in grado di dimostrare l’avvenuta presentazione della SCIA, mediante ricevuta in fondo al modello PIN 2 – 2014 SCIA, oppure mediante ricevuta invio PEC;
– Omessa presentazione di attestazione di rinnovo periodico in assenza di variazioni di cui all’art.5 del DPR n.151 del 1.08.2011.
L’attività viene esercita, rientra tra quelle soggette a controllo di prevenzione incendi, è in possesso di una SCIA o Certificato Prevenzione Incendi scaduti ed il responsabile non è in grado di dimostrare l’avvenuta richiesta di rinnovo periodico attestazione di rinnovo, mediante ricevuta in fondo al modello PIN 3– 2014 RINNOVO PERIODICO oppure mediante ricevuta invio PEC.
In tali casi si applica l’art.20 del DLeg.vo n.139/2006 che prevede “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro“. Si tratta un reato Penale a carico del responsabile (titolare, responsabile legale, dirigente ecc.).
La formalizzazione dell’inadempienza avviene secondo le procedure previste dal Codice di procedure Penale e prevede la verbalizzazione dell’accertamento e la notizia di reato alla Autorità Giudiziaria, con particolare riferimento alla identificazione della persona responsabile e del reato individuato.
Le responsabilità di altri soggetti:
Oltre al responsabile dell’attività, la normativa prevede delle responsabilità aggiuntive derivanti dalla attestazione di fatti non corrispondenti al vero.
Sempre l’art. 20, 2^ comma, del DLg.vo n.139/2006 prevede “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”.
Si tratta un reato penale, in cui si possono individuare attestazioni non veritiere (falso ideologico) ovvero contraffazione di documentazione (falso materiale) nella redazione dei modelli previsti, la cui responsabilità viene attribuita ad altri soggetti che intervengono nel procedimento, in particolare il professionista abilitato, il professionista abilitato nel campo antincendio, ditte installatrici nel campo degli impianti.
Provvedimenti amministrativi ed eventuale sospensione dell’attività
Oltre alle sanzioni penali previste, è previsto un altro possibile provvedimento : la sospensione dell’attività
Sempre l’art.20 del DLeg.vo n.139/2006 prevede che “Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo”.
In genere la sospensione dell’attività la valuta il Prefetto della Provincia di competenza, a seguito di valutazione dei pericoli per la pubblica e privata incolumità.
Da ultimo, ma non meno importante, la mancanza della SCIA viene comunicata al Sindaco del territorio in cui insiste l’attività, che a sua volta valuta ulteriori aspetti connessi all’agibilità, compatibilità con regolamenti urbanistici, edilizi ecc. nonché valuta la emissione di provvedimenti amministrativi di competenza (revoche di licenze, agibilità, prescrizioni ecc.).
Adeguamento INAIL (ex. ISPESL)
Se vi state chiedendo cos’è la pratica INAIL proviamo a ricordarvelo dicendovi che è entrata in vigore sostituendo la vecchia ISPESL, acronimo di Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. La sua funzione è quella di controllare, fornire dati, fornire consulenza, assistere, formare e informare sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie legate al lavoro. Fondamentalmente il ruolo svolto riguardava la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, rendendolo più sicuro.
Con la legge nº78 del 31 maggio del 2010, l’ISPESL venne soppresso e così tutte le sue funzioni, a partire da quella data, vennero attribuite all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro).
Cos’è la pratica INAIL
La denuncia o pratica INAIL consiste nell’obbligo previsto dalla legge di far rispettare determinati requisiti di sicurezza a tutti gli impianti termici che hanno una potenzialità superiore ai 35 kW. (impianti a pressione, che si tratti di impianti a vaso chiuso che aperto)
I parametri necessari per definire la sicurezza di un impianto di riscaldamento ad acqua calda pressurizzata, sono indicati nel Titolo II del Decreto Ministeriale del 1º dicembre del 1975.
In questo Decreto viene affermato che alcune tipologie di impianti (poi vedremo nello specifico quali) devono essere realizzati ed installati garantendo la stabilità anche in condizioni di massima pressione, in base all’attività che devono svolgere per espletare la loro funzione.
Nella fattispecie, casi più noti come impianti a vaso aperto (presenza di vaso di espansione, tubo di scurezza, tubo di carico, dispositivi a bordo caldaia) – impianti a vaso chiuso (presenza di vaso di espansione, valvola di sicurezza, valvola scarico termico o valvola intercettazione combustibile, pressostati di massima e minima, dispositivi a bordo caldaia)
Questa regola vale per:
- i generatori di calore che vengono alimentati con il combustibile (liquido, solido o gas);
- i generatori di vapore;
- gli impianti di riscaldamento che utilizzano acqua calda sotto pressione.
Quando serve la pratica INAIL
Come già accennato questa pratica è obbligatoria per legge nel caso di impianti termici che hanno una potenzialità superiore ai 35 kW. Oltre ai casi che abbiamo elencato sopra, esistono anche altre fattispecie per le quali è prevista l’obbligatorietà di denunciare l’impianto all’INAIL, si tratta dei casi in cui vi è una nuova installazione di un impianto, modifiche riguardanti i dispositivi di sicurezza dei generatori o anche nel caso di modifiche apportate al generatore che aumentano il potenziamento dell’impianto.
La denuncia dell’impianto all’INAIL va fatta prima dell’inizio della costruzione o del potenziamento del generatore. L’incaricato ad effettuare questa denuncia è l’installatore che deve presentare, oltre alla richiesta, anche un progetto sottoscritto da un professionista come un ingegnere oppure un tecnico con l’abilitazione a svolgere questa funzione.
Dopo aver ricevuto la pratica, l’INAIL procede con le dovute verifiche sul progetto presentato e in seguito comunica la decisione all’interessato. Se il responso ha esito positivo, l’INAIL provvederà ad omologare l’impianto termico.
Inoltre, per alcune categorie di impianti termici è prevista, con decorrenza quinquennale, la verifica da parte della stessa INAIL dell’efficienza dei sistemi di sicurezza e di controllo. Questa fattispecie si concretizza per tutti gli impianti termici centralizzati installati nei condomini (dove vige l’obbligo di nomina dell’amministratore) o anche per tutti gli impianti che hanno una potenza dei focolai superiore a 116 kW.
Tuttavia una Circolare INAIL del 14 dicembre 2010 ha introdotto la Raccolta-R del 2009 (sostituisce le vecchia Raccolta-R dell’82) che fa riferimento agli impianti di riscaldamento centralizzati che adoperano acqua calda (con temperatura 110º) pressurizzata e con potenza superiore al limite concesso dal Decreto Ministeriale del 1975.
In sostanza la Raccolta-R propone dei sistemi automatici volti ad assicurare che non siano superati i limiti massimi di pressione e temperatura. Alcuni di questi dispositivi li avrete sicuramente già sentiti nominare, si tratta: della valvola di sicurezza e della valvola di scarico termico.
di Fabio Gentile, ingegnere per il Magazine Condominio Zero Problemi