Nel novero dei reati che possono essere commessi in ambito condominiale un posto di rilevo è senza dubbio occupato da quello di cui all’articolo 659 del codice penale e rubricato “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, secondo il quale chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità.”
Limitando la nostra disamina al primo comma di questo articolo, rileviamo che si tratta di un reato molto meno grave di quelli trattati in precedenza su questa rivista, essendo una contravvenzione e non un delitto, punito con pena alternativa e, come tale definibile mediante oblazione. Tale reato è posto a tutela dal turbamento dell’ordine pubblico sotto lo specifico profilo della tranquillità pubblica delle persone.
Di esso si risponde sia a titolo di colpa (per esempio colpa generica, determinata da negligenza, imperizia o imprudenza) sia a titolo di dolo. In questo caso la relativa condotta può essere attiva (aver prodotto le emissioni sonore) o omissiva (non aver impedito che si producessero).
Tale contravvenzione appartiene alla categoria dei reati di pericolo, ovvero a quelli che si configurano quando il bene giuridico tutelato dalla norma viene messo in pericolo, ancorché non abbia subito una vera e propria lesione. Il reato in esame è, ad oggi, perseguibile d’ufficio e, pertanto, a prescindere dalla presentazione di una querela di parte.
Tuttavia si tenga presente che la cosiddetta riforma Cartabia, di prossima entrata in vigore, prevede la procedibilità a querela della persona offesa per le ipotesi di cui al primo comma, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Passando ora ad alcuni esempi di possibile violazione della norma, si pensi al rumore in condominio e/o alle emissioni moleste e persistenti, in special modo in orari notturni, provenienti da un esercizio commerciale, o a quelli derivanti dalle emissioni sonore per una festa in un appartamento, nonché alle emissioni rumorose provenienti da impianti di climatizzazione, all’uso di apparecchi radio, di strumenti musicali, al canto e, da ultimo, ai latrati di un cane. Tuttavia, affinché tali comportamenti assumano rilevanza penale è necessario il ricorso di alcune condizioni.
Infatti, ai fini della realizzazione del reato sono necessarie e sufficienti emissioni sonore (riferibili alle condotte indicate nella norma) che superino il limite della normale tollerabilità (e non un semplice fastidio), concretamente apprezzabile in relazione al contesto spaziale e temporale, percepibili da un numero indeterminato di persone, a nulla rilevando che esse siano state effettivamente disturbate. Ciò in quanto, come accennato, la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. è un “reato di pericolo” e come tale, si configura con la sola realizzazione della condotta idonea a realizzare l’effetto previsto e tutelato dalla norma.
Analizzando le fattispecie dei rumori prodotti in un condominio, fermo quando sopra evidenziato, il reato non è configurabile non solo quando le emissioni non superino la normale tollerabilità, ma anche quando per la loro naturale diffusione, risulti oggettivamente impossibile il disturbo di un numero indeterminato persone e siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori, ad esempio gli inquilini di appartamenti sottostanti e soprastanti a quello di provenienza dei rumori stessi. In tal caso, pertanto, il fatto dovrà essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di vicinato, tra immobili confinanti, disciplinati dall’art. 844 c.c.
Inoltre, per integrare il reato non è sufficiente che i rumori prodotti all’interno di un appartamento si propaghino in quelli vicini, ma è necessario che tali rumori siano di intensità tale da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone. Infatti, il disturbo punito concerne non soltanto il riposo ma altresì la quiete che è un bene tutelato ad ogni ora diurna e notturna a prescindere da orari lavorativi. Si tenga poi conto del fatto che non ha alcuna rilevanza la durata del rumore in condominio, ben potendo la quiete essere disturbata anche da un rumore breve ed improvviso, quando sia molto elevato.
Passiamo ora ad analizzare alcune sentenze della Corte di Cassazione onde comprendere meglio il reato in esame. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “Non è configurabile il reato di cui all’art. 659 c.p. se i rumori arrecano disturbo solo ai vicini occupanti un appartamento limitrofo, all’interno del quale sono percepiti, e non anche ad altri soggetti abitanti nel condominio cui è inserita la stessa abitazione” (cass. pen., sez. III, 11.05.17, n.30156 in Diritto & Giustizia 2017, 16 giugno, nota di Erica Larotonda).
Ed infatti, “perché sussista la contravvenzione di cui all’art 659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni, non solo dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma una più consistente parte degli occupanti del medesimo edificio” (cass. pen. sez. III, 21.03.18, n.17131 in Responsabilità Civile e Previdenza 2018, 4, 1312, confermata da cass. pen. sez. III, 29.09.20, n.31741 in Diritto & Giustizia 2020).
Tuttavia poiché “è sufficiente che il disturbo venga arrecato ad un numero indeterminato di persone e non al singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come può essere un condominio…” il reato in esame “..scatta anche se a denunciare è una sola famiglia, se dalle misurazioni risulta che potenzialmente le emissioni sono in grado di disturbare più persone…” (cass. pen. sez. III, 11.01.18, n.18521 in Guida al diritto 2018, 22,19).
E così” “affinché si configuri il reato…occorre che il rumore in condominio e/o le emissioni sonore siano, anche solo potenzialmente, idonee a disturbare un numero indeterminato di persone, non essendo sufficiente che la condotta contestata si avvenuta all’interno di un complesso condominiale, laddove le lamentele provengano da un unico nucleo famigliare” (cass. pen. sez. III, 28.03.19 n.27968, in Diritto & Giustizia 2019, 27 giugno).
E pertanto “il disturbo esclusivamente nei confronti del denunciate, che nella specie aveva riferito di essere disturbato dai rumori del bar soprastante la sua abitazione, non integra il disturbo ex art. 659 c.p.” (cass. pen. sez. III, 12.06.19, n.50772, in Diritto & Giustizia 2020, 27 dicembre).
Si rammenti, però, che “l’affermazione di responsabilità per la fattispecie di cui all’art.659 c.p. non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato (fattispecie relativa al rumore in condominio provocati dal continuo abbaiare di un cane)” (Cass. pen. sez. III, 29.11.18, n.5800 in Diritto & Giustizia 2019, 7 febbraio).
Da ultimo, teniate conto che la Cassazione ha affermato che realizza “il reato di cui all’art.659, I comma, c.p., la condotta del responsabile di una società avente ad oggetto l’organizzazione di corsi scolastici, la cui sede sia allocata in un condominio, che attraverso i rumori derivanti dallo svolgimento dell’attività scolastica e dal flusso continuativo della relativa utenza (nelle specie, con andirivieni quotidiano, mattutino e pomeridiano di persone tra studenti, docenti, personale d’ufficio, personale delle pulizie, continua aperture e chiusura delle porte dell’ascensore e della porta d’ingresso dell’appartamento destinato a scuola) risulti avere disturbato le occupazioni e il riposo delle persone abitanti nel condominio” (cass. pen. sez. III, 20.09.16, n.1746 in Guida la diritto 2017, 10,90).
di Mirko Scorsone, avvocato penalista