Posts From maggio, 2022

Quando il portiere di un condominio può prendere le ferie.

GUAI A SALTARE LE FERIE
Doveri e obblighi del condominio riguardo alle ferie dei portieri. A violare le norme si rischia parecchio. Occhio alle date però, le ferie a Natale o in estate hanno limiti precisi.

Ogni anno entro il 30 giugno devono essere fruite le ferie residue. Nel caso del 2021 parliamo delle ferie maturate nel 2019, pertanto i datori di lavoro sono chiamati a verificare la corretta fruizione delle ferie non godute.

In base al dlgs n. 66 del 2003,se il dipendente non esaurisce le ferie obbligatorie maturate nel 2019 entro il 30 giugno 2021, viene prevista una sanzione per la mancata fruizione delle ferie entro i termini previsti dalla norma, la sanzione è calcolata secondo questa casistica:

  1. da € 100,00 a € 600,00 per ciascun lavoratore in violazione;
  2. da € 400,00 a € 1500,00 se la violazione si è verificata per almeno due anni e per più di cinque dipendenti;
  3. da € 800,00 a €4500,00 se la violazione si è verificata per almeno quattro anni e per più di 10 dipendenti.

A livello economico, dovranno essere anche calcolati i contributi Inps dovuti sulle ferie maturate e non godute entro la scadenza. Le somme dovranno essere versate con modello F24 insieme ai contributi derivanti dalle retribuzioni dei dipendenti relative al mese successivo a quello in cui è riferito il termine, precisamente il mese di luglio 2021. I contributi dovranno essere denunciati all’Inps con l’invio periodico del “modello Uniemens”, successivamente nel mese di effettiva fruizione, il datore di lavoro non dovrà versare ulteriori contributi in quanto già pagati precedentemente

E’ importante ricordare che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non è possibile monetizzare la parte residua di ferie non godute, il legislatore ha ulteriormente consolidato il principio di irrinunciabilità del diritto al godimento delle ferie con il dlgs n.213/2004 al fine di garantire e tutelare il recupero psicofisico e il corretto equilibrio tra vita privata e attività lavorativa.

Il decreto prevede dei vincoli fondamentali, quali, l’obbligo di far godere due settimane consecutive di ferie entro l’anno solare di maturazione e l’obbligo di concedere le ulteriori due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, i Ccnl possono prevedere condizioni di maggior favore.

La maturazione delle ferie rimane in vigore anche:

  • nei periodi di assenza per infortunio o malattia;
  • nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
  • nei periodi di assenza per funzioni presso seggi elettorali;
  • nei periodi di riduzione dell’orario di lavoro.

Non sono computabili

  • I periodi di astensione di congedi parentali;
  • per malattia bambino,
  • nei periodi di sospensione totale dell’attività lavorativa per Cig;
  • per periodi di aspettativa concessi a lavoratori per ricoprire cariche sindacali, e funzioni pubbliche elettive.

Il periodo contrattuale di ferie annuale è stabilito in 26 giorni lavorativi, sono escluse le domeniche e le festività nazionali, infrasettimanali, e il santo patrono della città.

Nel Ccnl “Portieri e Custodi di Immobili”, i dipendenti hanno diritto ogni anno a 26 giorni di ferie, escludendo le domeniche, le festività nazionali e infrasettimanali e quelle del santo patrono, naturalmente la retribuzione a cui il portiere avrà diritto sarà pari a quella che normalmente percepisce nei mesi di lavoro.

  • Il portiere può decidere di scegliere metà del periodo di ferie da fruire nell’arco dell’anno, ad esclusione dei periodi che vanno dl 1luglio al 31 agosto, e dal 20 dicembre al 10 gennaio. Questa limitazione è dovuta alla particolare prestazione che il portiere svolge all’interno del condominio in particolar modo nei periodi estivo (come previsto nell’art. 82del Ccnl di settore).La scelta deve essere comunicata all’amministratore almeno tre mesi prima.
  • Per l’altra metà di ferie spetta all’amministratore sentita l’assemblea comunicare al portiere il periodo di ferie.

L’amministratore di condominio, sentita l’assemblea, può accordare al portiere in via eccezionale uno o più giorni di ferie a ridosso dei periodi di luglio e agosto, e tra dicembre e gennaio. È inoltre possibile nominare un sostituto, la cui decisione e la scelta spetta all’amministratore che dovrà assumere con regolare contratto subordinato a tempo determinato il sostituto, anche se convivente con il titolare. In caso contrario il Ccnl prevede che venga riconosciuta al sostituto un’indennità sostitutiva dell’alloggio.

Come spiegato in precedenza ribadiamo che le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 della Costituzione), pertanto non è possibile monetizzare la parte di ferie non fruita, Tale atteggiamento è reso illegittimo dall’articolo 10 del dlgs 66/2003 (e a livello europeo dalla direttiva 93/104/Ce), dove si vieta che il periodo minimo legale di quattro settimane di ferie possa essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva.

L’indennità è prevista solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro spetterà al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data del termine del rapporto di lavoro.

di Marina Parente, consulente del lavoro per il Magazine Condominio Zero Problema

Obblighi dell’amministratore di condominio sulla sicurezza.

LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI IN CONDOMINIO
Terzo capitolo del nostro approfondimento sulla sicurezza antincendio in condominio, relativo ai rischi collegati all’altezze degli edifici così come stabilito dalle norme in vigore. Vediamo anche quali sono gli obblighi dell’amministratore di condominio sulla sicurezza.

Con questo terzo articolo completiamo le casistiche principali, relativamente al pericolo degli incendi, che possono interessare gli edifici residenziali condominiali presenti nelle nostre città.

Con l’introduzione del dpr 151 del 2011 è stata modificata la procedura di rilascio del Cpi (il certificato di prevenzione incendi) sulla base della pericolosità delle attività considerate. Per le centrali termiche si fa riferimento alla potenzialità della caldaia (punto 74 A-B-C);perle autorimesse si fa riferimento all’ampiezza della superficie lorda a disposizione di tale attività (punto 75 A-B-C); mentre per le norme di sicurezza antincendio riguardanti gli edifici residenziali si fa riferimento a una classificazione sviluppata in base all’altezza antincendio del fabbricato, intesa come altezza dell’ultimo piano abitato, rispetto alla quota cui riesce ad avere accesso l’autoscala dei vigili del fuoco.

L’attività elencata al punto 77 viene suddivisa in base all’altezza tra:

77.1.A per fabbricati la cui altezza antincendio è compresa tra 24 metri e 32 metri

77.2.B con altezza antincendio compresa tra 32 metri e 52 metri

77.3.C con altezza antincendio superiore ai 52 metri.

La normativa base per gli edifici residenziali risulta definita nel dm 246 del 16 maggio 1987, ed è stata integrata dal dm del 25 gennaio 2019che ha introdotto il concetto di “gestione della sicurezza antincendio” (Gsa), che definisce i livelli di protezione che dovranno essere garantiti all’interno del fabbricato in base alla pericolosità collegata con l’altezza dell’edificio per l’evacuazione delle persone in caso di incendio.

COSA DEVE FARE IL CONDOMINIO

Diventa così importante predisporre per il condominio una vera e propria pianificazione dell’emergenza.

Questa pianificazione si articola in livelli di prestazione, attribuiti in base alla pericolosità dell’altezza dell’edificio, secondo lo schema di seguito indicato:

  • livelli di prestazione 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 a 24 metri.);
  • livelli di prestazione 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi da 24 a 54 metri);
  • livelli di prestazione 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi da 54 a 80 metri);
  • livelli di prestazione 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 metri).

La pianificazione dell’emergenza, partendo da quella più semplice, può essere limitata all’informare gli occupanti sul comportamento da tenere in caso di eventi eccezionali, dovuta ad eventi di origine naturale: terremoti, nubifragi o eventi accidentali come appunto gli incendi.

Una corretta pianificazione dell’emergenza deve riguardare:

  • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
  • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto;
  • azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
  • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
  • divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso d’incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005;
  • ove presente l’impianto di rivelazione automatica e manuale dell’incendio dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme.

Nei casi di compresenza all’interno del fabbricato condominiale di attività lavorative che risultino caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie di esodo, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe e si dovranno coordinare tra di loro per consentire, in caso di pericolo, un’evacuazione dello stabile il più ordinata possibile. A tale scopo dovranno essere posizionate nei vani scala delle planimetrie per gli occupanti indicanti le modalità e le vie di esodo, al fine di limitare una caotica e disordinata evacuazione.

Un altro aspetto molto importante cui fa riferimento il dm 25 gennaio 2019 è quello che pone l’obbligo di valutare i requisiti di sicurezza antincendio sulle facciate degli edifici abitativi soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi. Questo obbligo riguarda anche gli edifici di nuova costruzione e quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (9 maggio 2019), se soggetti al rifacimento di almeno il 50% della superficie delle facciate (con l’eccezione degli edifici per i quali siano in corso lavori sulla base di un progetto approvato dal comando provinciale dei vigili del fuoco o siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità). D’altronde, proprio in questo periodo, è in corso un grosso rilancio dell’edilizia di riqualificazione e rigenerazione dei condomini, potendo usufruire delle agevolazioni del Superbonus 110%, che prevede l’applicazione del cosiddetto “cappotto termico” sulle facciate opache degli edifici.

A tale scopo risultano essenziali il controllo e la verifica dei “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione” come previsto dal già citato dm del 25 gennaio 2019, in particolare all’art.2 dove vengono specificati gli obiettivi da raggiungere. Vediamo nel dettagli gli obiettivi posti dal decreto:

  1. a)limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata a coinvolgere altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
  2. b)limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origina esterna, ad esempio un incendio in edificio adiacente oppure da un incendio a livello stradale o alla base dell’edificio;
  3. c)evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata(frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Pertanto è compito dell’amministratore di condominio quello di predisporre periodici interventi di manutenzione, sia per i sistemi attivi antincendio (idranti, sprinkler, estintori, ecc.) sia peri sistemi antincendio passivi per mantenere inalterati i requisiti di resistenza ed impermeabilità al fuoco delle strutture Rei e delle compartimentazioni, ove presenti.

di Andrea Magazzù, ingegnere per il Magazine Condominio Zero Problemi

Decreto ingiuntivo e annullabilità della relativa delibera

CHI DECIDE LA NULLITA’ DELLA DELIBERA CONDOMINIALE? COSA HA DECISO LA CASSAZIONE

Con la sentenza numero 9839 la Cassazione è intervenuta nel merito cercando di stabilire se il giudice che emette il decreto ingiuntivo contro un condomino possa o meno decidere anche della annullabilità della relativa delibera. Ecco cosa hanno stabilito i giudici

Il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta dell’amministratore, da un giudice nei confronti di un condomino moroso nel pagamento degli oneri condominiali, consente a quest’ultimo di poter fare opposizione se, ad esempio ,la delibera, posta alla base del provvedimento monitorio fosse inficiata da vizi di nullità o di annullabilità.

Fino a prima di un recente intervento della Corte di Cassazione, per poter far valere l’invalidità della delibera il condomino opponente avrebbe dovuto, in un caso simile a quello citato, ottenere un giudizio “autonomo”, ovvero emesso da un altro giudice rispetto a quello che ha emesso il decreto ingiuntivo. Quest’ultimo infatti non avrebbe potuto sindacare la validità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo, neppure in via incidentale, essendo il giudizio sulla validità della delibera riservato ad altro giudice dinanzi al quale la delibera viene impugnata (Cass. SU sent. n. 26629/2009; Cass., sent. n. 3354/2016; n. 8685/2019).

In altre pronunce, tuttavia, gli stessi giudici avevano disposto, invece, che il giudice dell’opposizione potesse rilevare d’ufficio la nullità del provvedimento “quando si controverta in ordine all’applicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 16389/2018, sent. n. 305/2016, sent. n. 23688/2014 e n. 1439/2014).

In pratica, poteva essere sottoposto allo stesso giudice dell’opposizione anche il giudizio di invalidità della delibera ma solo per vizi di nullità e non invece quelli di annullabilità per i quali, invece, si doveva procedere con un giudizio separato.

Sul tema è intervenuta con una recente sentenza delle sezioni unite, la suprema Corte di Cassazione (sentenza n.9839/2021)che ha riconosciuto al giudice dell’opposizione la possibilità di sindacare la validità della delibera consentendogli anche di definire, nello stesso giudizio, tutte le questioni di nullità e annullabilità. Un intervento voluto sia per evitare un eventuale contrasto tra giudicati ma anche per ragioni di economia processuale che spingono ad evitare la moltiplicazione dei giudizi.

La validità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto: non può quindi precludersi al giudice dell’opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento dell’opposizione.

Il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione- mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensi dell’art. 1137, secondo comma del codice civile nel termine perentorio previsto e non in via di eccezione.

di Luana Tagliolini, giornalista per il Magazine Condominio Zero Problemi

 

Il caso concreto

(Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n.9839/2021)

Il Condominio ricorre per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di uno dei condomini cui veniva richiesto il pagamento delle spese sostenute per lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare.

Il condomino proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca, eccependo la nullità delle delibere assembleari invocate per violazione dei criteri legali di riparto delle spese condominiali. Il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione.

La Corte di Appello confermava la pronuncia e rilevava che il condomino non aveva impugnato la delibera de quo per cui il giudizio di invalidità della stessa era precluso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Inoltrato il ricorso in Cassazione, alla luce dei principi enunciati, le sezioni unite rilevavano che la corte territoriale aveva errato affermando di non poter sindacare la nullità e l’annullabilità delle delibere assembleari poste a fondamento dell’ingiunzione.

Ciò stante, i giudici osservavano che la sentenza d’appello non poteva essere cassata perché le delibere assembleari invocate nel giudizio in esame sarebbero annullabili e non nulle e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto esercitare l’azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall’art. 1137c.c., mentre la mancata proposizione del giudizio implicava il necessario rigetto del ricorso per cassazione.

di Luana Tagliolini, giornalista per il Magazine Condominio Zero Problemi