Posts From luglio, 2023

I dati identificativi dell'amministratore di condominio

L’obbligo della targa condominiale

Non tutti lo sanno ma la targa condominiale con cui è indicato il nome dell'amministratore in un palazzo non è una pubblicità ma un preciso obbligo di legge che prevede anche sanzioni se non rispettato.

Sia chiaro, l'affissione della targa condominiale non è pubblicità per l'amministratore e neanche un vezzo per il condominio.

L’installazione della targa condominiale è un obbligo di legge regolamentato dall’articolo 1129, quinto comma, del codice civile: «Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore». È quindi il legislatore a ricordare che la targa condominiale deve essere esposta all’esterno del condominio proprio per facilitare a terzi di individuare chi si occupa della gestione del fabbricato.

È necessario chiarire che è compito dell’amministratore installare la targa la cui spesa di affissione deve essere ripartita tra tutti i condomini trattandosi di costi sostenuti nell’interesse del condominio.

Non è assolutamente dovere dell'amministratore coprire le spese per la realizzazione e per l'installazione della targa.

Cosa succede se l'amministratore non provvede all'affissione della targa condominiale?

Ovviamente il condominio può diffidarlo formalmente ed essendo un adempimento obbligatorio comporta una responsabilità di natura contrattuale del mandatario verso il condominio. «Da quando abbiamo iniziato a realizzare le prime targhe  – così spiega Luca Basiliotti di Epra srl ​​–  abbiamo capito che tanti condomini rischiavano multe salate per un adempimento da pochi euro. Dopo aver spiegato all'amministratore l'importanza del rispetto della normativa, abbiamo anche studiato targhe che si adattano all'estetica condominiale».

Infatti molti amministratori ritengono di non potere installare la targa quando il regolamento di condominio prevede il divieto di affissione nelle parti comuni. Nulla di più errato,  un regolamento condominiale non può avere efficacia rispetto alla legge  vigente.

Il codice civile indica inoltre quali sono le indicazioni obbligatorie che devono essere inserite nella targa: nome, cognome, domicilio dello studio di amministrazione, recapiti per la corrispondenza e un recapito telefonico. Non risulta obbligatorio l'inserimento di un indirizzo mail.

Installare una targa non significa rovinare la facciata condominiale: a oggi esistono targhe in vari materiali e adatte all'esterno che si sposano perfettamente con l'estetica del condominio senza dover spendere cifre esorbitanti come succedeva qualche anno fa.

 

Di Antonio Chiodi, per il Magazine Condominio Zero Problemi

Legge Cartabia e Condominio

Il ruolo dell’amministratore di condominio nel nuovo procedimento di mediazione

Con la  riforma della giustizia  definita  “Cartabia”,  dal nome della giurista che l'ha proposta, introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 che doveva entrare in vigore dal prossimo 30 giugno 2023 (ma anticipa con la recente manovra finanziaria al 28 febbraio 2023), il  procedimento di mediazione civile  e commerciale viene modificato profondamente.

La prima conseguenza che investe il condominio è quella di consentire una maggiore velocità nel ricorso all'istituto della mediazione civile riducendo così le lungaggini frequentissime del precedente istituto.

Vengono infatti riconosciuti all'amministratore di condominio maggiori responsabilità rispetto al passato in quanto non è più necessario, al fine di convocare al procedimento di mediazione civile, il passaggio in assemblea per ottenerne l'autorizzazione, ma si è titolati per legge.

Infatti, l'articolo 5 ter del decreto legislativo recita: “L'amministratore del condominio è  legittimato ad attivare un procedimento di mediazione civile , ad aderirvi ea parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.

Si può quindi notare come sono stati implementati i poteri e le conseguenti responsabilità dell'amministratore di condominio pur non limitando il potere dell'assemblea del condominio di avere l'ultima parola in merito alla questione oggetto della mediazione.

Ricordiamo che oggetto di mediazione in condominio sono tutte quelle controversie che hanno per oggetto le parti comuni condominiali.

Con la riforma Cartabia, in tema di mediazione, il  ruolo dell'amministratore  cambia radicalmente passando da un  soggetto passivo , che doveva attenersi a cosa decideva l'assemblea in merito, ad un  ruolo attivo e tecnico  che decide se proporre o meno una mediazione oppure Iscriviti ad una promossa da altri soggetti.

Solo successivamente, alla fine di tutto il procedimento, ha l'obbligo di portare in assemblea la questione oggetto della mediazione per la ratifica o meno di quanto concordato o proposto dal mediatore.

Solo in quel momento l'organo deliberante del condominio, l'assemblea, valuterà le azioni effettuate dal proprio amministratore di condominio e potrà deliberare in merito.

Tutto ciò lascia intravedere che non sarà più possibile affidarsi ad amministratori “dopolavoristi”, la cui attività principale è un'altra, che si occupano di condominio nei ritagli di tempo per arrotondare le loro entrate, ma sarà indispensabile ricorrere esclusivamente ai professionisti esperti del settore delle gestioni immobiliari.

Questo anche per non  deprezzare il proprio patrimonio immobiliare  affidandolo a chi non è in grato di tutelarlo nella maniera adeguata.

 

di Lilly Falcone, responsabile gestioni immobiliari Condominio Zero Problemi

Contratti di locazione condominiali

Il codice identificativo del contratto di locazione
La registrazione del contratto di locazione è un obbligo di legge. “Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall'affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l'ammontare del canone pattuito .”

 

L'unica esclusione dall'obbligo di registrazione riguarda quei contratti con durata inferiore a 30 giorni. Il contratto di locazione può essere registrato recandosi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici, a registrazione avvenuta al contratto viene assegnato un codice identificativo.

Il codice identificativo di un contratto di locazione è generalmente riportato nella copia del modello di registrazione del contratto, se la registrazione è stata effettuata presentando la documentazione in formato cartaceo, se, invece, la registrazione del contratto di locazione è avvenuta in modalità telematica, il codice identificativo del contratto di locazione è stampato sulla ricevuta di registrazione che si ottiene alla fine della procedura online.

Il codice identificativo di un contratto di locazione è un numero univoco che indica la registrazione del contratto e permette all'Agenzia delle Entrate di controllare il regolare pagamento delle tasse, gli adempimenti successivi alla registrazione del contratto ed eventuali variazioni, come cedolare secca o cessioni del contratto. Il codice identificativo di un contratto di locazione è importante perché deve essere inserito nell'apposito spazio del modello “F24 elide” per onorare tutti gli adempimenti successivi alla registrazione del contratto di locazione.

Data l'importanza, di possedere il codice identificativo, per coloro che hanno registrato in modalità cartacea, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione uno strumento per il recupero del codice identificativo del contratto, considerato che non è di facile calcolo lo si può ottenere collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate ed inserendo alcuni dati. È necessario inserire:
a) la data di registrazione del contratto;
b) la provincia dell'ufficio presso il quale si è svolta la registrazione;
c) il codice fiscale del richiedente;
d) la serie, numero di registrazione del contratto;
e) il sottonumero della registrazione del contratto (se presente);

Tutti questi dati si reperiscono dalla copia del contratto registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Tale soluzione è stata formulata per facilitare coloro che non sapevano più come trovare il codice identificativo di un contratto di locazione, soprattutto nel caso di contratti stipulati diverso tempo prima.

In alternativa, al recupero del codice, tramite il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate è possibile il calcolo del codice identificativo contratto di locazione. Infatti, nel modello F24 nel campo “elementi identificativi”, può essere inserito un codice di 16 caratteri così composto:
• il codice dell'ufficio presso il quale il contratto è stato registrato;
• le ultime due cifre della data di registrazione;
• la serie di registrazione;
• il numero di registrazione;
• il sottonumero di registrazione (nel caso in cui non ci fosse, è sufficiente inserire due zeri).

Se si ha, invece, un contratto registrato telematicamente è facile reperire tale codice alfanumerico di 17 caratteri nella seconda pagina della ricevuta di registrazione.

 

di Francesca Bonanata, commercialista per il Magazine Condominio Zero Problemi

Uccelli indesiderati

Uccelli indesiderati che spesso nidificano nei palazzi cittadini sporcando e mettendo a rischio la sicurezza con guano e attacchi alle persone: alcuni semplici consigli per limitare il problema

Una delle problematiche più fastidiose degli ultimi anni in ambito condominiale è rappresentata dalla massiccia presenza di piccioni e gabbiani, che in numero sempre maggiore interferiscono con le nostre abitudini giornaliere.

Questi volatili ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, li troviamo ovunque, sugli alberi dei viali e dei giardini (storni), per la strada, sui cornicioni ei parapetti dei fabbricati (piccioni) o sui cassonetti di raccolta dei rifiuti (gabbiani).

Il loro guano infesta le strade pubbliche e gli spazi privati ​​e quelli condominiali esterni alle nostre abitazioni, sporcandoli e producendo agenti patogeni e parassiti dannosi alla nostra salute. Lo troviamo un po' ovunque in condominio, nei sottotetti, nelle gronde, nelle volte, sui davanzali, ma anche in quegli ambienti privati ​​che non sono stati opportunamente sigillati e che consentono loro l'accesso. Gli escrementi dei piccioni sono inoltre responsabili di molti danni da corrosione alle strutture pubbliche e condominiali, ma possono creare anche un serio problema igienico-sanitario, non pochi sono infatti i casi di salmonella e di escherichia coli.
Soprattutto durante la bella stagione non ci consentono di godere pienamente degli spazi all'aperto delle nostre abitazioni: terrazzi, balconi, giardini.

Non pochi sono i casi in città come Roma dove durante una cena all'aperto si sono verificati veri e propri attacchi da parte dei gabbiani alle nostre tavole imbandite di cibo. A parte lo spavento situazione che una del genere può creare ai commensali, vedere all'improvviso uccelli di grandi dimensioni si posa con irruenza sul tavolo dove si sta mangiando, disturbando notevolmente la nostra quotidianità e crea notevole stress.
Ma cosa possiamo fare per ridurre e limitare queste spiacevoli situazioni? Evita soprattutto che si verifichino casi di nidificazione negli spazi condominiali. È importante pulire e smaltire il guano, anche se non è un'operazione facile e di poco conto. Con la pioggia può provocare incidenti sia alle persone che ad auto e moto in quanto rende scivolosa la strada.

Noi ci occuperemo ora solo degli spazi condominiali. La prima cosa da fare è chiamare una ditta specializzata per la pulizia, la disinfestazione e lo smaltimento del guano. Operazione che viene effettuata tramite l'asportazione a mano con appositi aspiratori, lo smaltimento e la successiva sanificazione delle aree trattate.

Effettuare esclusivamente la pulizia non basta per risolvere il problema. Bisogna attivarsi soprattutto per ridurre o eliminare la problematica all'origine. Vediamo quali sono le principali azioni che ci possono aiutare al riguardo.

Le tecniche utilizzate sono diverse, la principale è il posizionamento di dissuasori per gli uccelli e per i piccioni che impediscono la posa sulle parti di fabbricato che vengono utilizzate abitualmente dai volatili. Questi possono essere di varie tipologie: reti per impedire l'accesso e la nidificazione, barriere antintrusione o dissuasori ad aghi.

Vengono utilizzati anche dei dissuasori sonori o con impulsi elettrici non dannosi, i cosiddetti sistemi elettrostatici antipiccione che grazie ad un accumulatore trasmette ad intervalli di due o tre secondi piccoli impulsi su tutto il circuito che non provocano danni all'animale, ma lo infastidiscono inducendolo a non tornare più in quel luogo.

di Claudio Buzzi, responsabile amministrativo Condominio Zero Problemi

Fisco e condominio

Le agevolazioni fiscali 2023 per i lavoratori
Nessun vantaggio per i datori di lavoro ma, entro certi limiti, i lavoratori possono fruire di alcune agevolazioni fiscali e risparmiare qualcosa sul cuneo contributivo Inps. Ecco le soglie previste e le condizioni per accedervi.

 

La legge di Bilancio 2023 ha prorogato anche per il 2023 l'esonero dei contributi a carico dei dipendenti, il taglio del cuneo fiscale che sarà concesso per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31dicembre 2023 è con una percentuale variabile in base al reddito .
Il cuneo fiscale è la somma delle imposte dirette, indirette, e dei contributi previdenziali che pesano sul costo del lavoro, è la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e il netto della busta paga del lavoratore. Attraverso questo parametro si possono quantificare gli effetti della tassazione del costo del lavoro sul reddito dei lavoratori, dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Il diritto al taglio del cuneo fiscale non comporta agevolazioni fiscali per il datore di lavoro e non è subordinato al possesso della regolarità contributiva Durc.
L'Inps con la circolare n.7 del 2023, ha chiarito che tale misura agevolativa non rientra nella concezione di aiuti di Stato pertanto non è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. L'esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

La circolare n 7 ha inoltre specificato che possono accedere al taglio del cuneo fiscale tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, per tutti i rapporti di lavoro sia instaurati che instaurandi, sono inclusi nell'ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite della retribuzione mensile.

I rapporti di lavoro domestico sono esclusi dalla misura agevolata.
L'agevolazione prevista per il 2023 si suddivide in una decontribuzione in base al reddito:
• per i redditi sotto € 20.000,00; la retribuzione imponibile mensile compresa la mensilità aggiuntiva della tredicesima dovrà essere inferiore a € 1.923,00 e lo sgravio sarà del 3%;
• per i redditi sotto € 35.000,00; la retribuzione imponibile mensile compresa la mensilità aggiuntiva della tredicesima dovrà essere inferiore a € 2.692,00 e lo sgravio sarà del 2%.

La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, il taglio del cuneo fiscale sarà diverso e da calcolare in base alla retribuzione effettivamente percepita. Inoltre, potrà non applicarsi, in caso di superamento dei massimali previsti.

L'Inps lo ha chiarito nella circolare “che le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili incidono sulla determinazione della sua entità. Si legge: «Laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio».

di Marina Parente, consulente del lavoro per il Magazine Condominio Zero Problemi